CE mark for products of animal origin: Puglia region
Written by scienziatodelcibo il Friday, October 21, 2011 · 1 Comment
Come la Regione Puglia ha recepito le indicazioni del Ministero della Salute in merito al riconoscimento degli stabilimenti che trasformano prodotti di origine animale? Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 612 a seguito dell’accordo del 09 febbraio 2006, ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome la nostra Regione ha recepito le “Linee Guida applicative del Regolamento CE 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” e sull’attuazione delle procedure per il riconoscimento CE. Per la Regione Puglia sono soggetti a riconoscimento:
a. gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE;
b. gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano le operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti riconosciuti e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi;
c. le attività che vendono solo a dettaglianti (cash and carry) ed i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale, limitatamente al magazzinaggio frigorifero di alimenti non imballati e confezionati;
Il Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati delle ASL, è la struttura deputata alla verifica dell’applicazione del Regolamento CE n. 853/2004 e n. 854/2004 con le procedure previste dal Regolamento n. 882/2004. Gli importi da versare in favore della Regione Puglia per il provvedimento di riconoscimento sono:
a. per una o più tipologie, insistenti nello stesso stabilimento, Euro 1.032,00
b. per l’aggiunta di una tipologia in attività già esistente, Euro 516,OO
C. per volturazione o cambio ragione sociale, Euro 103,OO
Procedure per il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento il titolare dello stabilimento deve presentare al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, specifica domanda, corredata dalla documentazione prevista.
Qualora a seguito del sopralluogo per il rilascio del competente parere il Servizio Veterinario accerti che lo stabilimento, pur soddisfando i requisiti generali e specifici necessari a garantire l’igiene dei prodotti trattati ai sensi del Regolamento n. 853/2004 sia carente di altri requisiti e/o documentazione accessoria, concede il proprio nulla osta per il riconoscimento condizionato. La Regione emette il provvedimento di riconoscimento condizionato con atto del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, valido per un periodo massimo di tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività ma viene sottoposto a nuova ispezione. Qualora in esito alla nuova ispezione, i requisiti carenti risultino non ancora soddisfatti, il Servizio Veterinario della ASL competente invia alla Regione una proposta di proroga del riconoscimento condizionato per un ulteriore periodo di tre mesi, nel corso del quale procede ad ulteriore ispezione. Qualora l’ulteriore ispezione abbia esito favorevole il Servizio Veterinario della ASL competente invia alla Regione il relativo verbale; la Regione adotta il provvedimento di riconoscimento definitivo. Qualora invece l’ulteriore ispezione abbia ancora esito negativo, il Servizio Veterinario della ASL competente invia il relativo verbale alla Regione che provvederà a revocare il riconoscimento condizionato e lo stabilimento deve cessare l’attività. Gli stabilimenti per i quali si disciplinano le procedure da seguire ai fini del riconoscimento di idoneità sono quelli indicati del DGR n°612/2007 della Regione Puglia.
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